DDL770: Il principio di precauzione

Dopo aver trattato nello scorso post il tema dell’Anagrafe Vaccinale, oggi vorrei prendere in considerazione una lacuna del provvedimento: l’assenza del principio di precauzione.

Con il termine principio di precauzione, o principio precauzionale, si intende una politica di condotta cautelativa per quanto riguarda le decisioni politiche ed economiche sulla gestione delle questioni scientificamente controverse. (Wikipedia)

Per permeare il testo di questo principio, specialmente nel tema dei vaccini dove la comunità scientifica è molto dubbiosa, occorre modificare alcuni parti del testo, per questo proporrò degli emendamenti, ai senatori, che:

  1. Innanzi tutto eliminino il concetto di “Copertura Vaccinale“. Questa dicitura considera sufficiente, nonché necessaria, la sola puntura, la sola somministrazione del farmaco per risolvere il problema delle malattie infettive, in coerenza con la teoria dell’immunità di gregge vaccinale. Non solo questa è scorretta dal punto di vista scientifico, la puntura non garantisce l’immunità, ma non tiene conto delle condizioni del paziente prima della vaccinazione, esponendolo a dei rischi inutili. Quindi occorre parlare di “Immunizzazione” e non di copertura vaccinale;
  2. elimini tutta la parte riguardante la lotta alla riluttanza vaccinale, tale lotta infatti può porre dubbi di legittimità costituzionale. In questo modo si risparmiano anche delle preziose risorse. il principio di precauzione è completamente conforme all’articolo 32 della costituzione che prevede limitazioni alla libertà di scelta in materia sanitaria, secondo principi di proporzionalità e di tutela della dignità e della salute del singolo.
  3. inseriscano gli esami pre-vaccinali nella profilassi vaccinale. Occorre inserire nel testo questa previsione che ha il fine di tutelare la salute del vaccinando. Una corretta vaccinazione, basata sul principio di precauzione inoltre, prevede una corretta anamnesi del paziente per limitare i rischi di reazioni avverse;
  4. dicano quando è possibile ricorrere alla vaccinazione, in quanto, essendo una pratica ad alto rischio soggettivo e non standardizzabile, deve essere usata solo in casi estremi. Per questo occorre precisare che per malattie curabili non è necessario inserire un obbligo vaccinale. Rimane l’obbligo solo per le malattie più gravi da un punto di vista di rischio biologico;
  5. inseriscano il limite dei 3 anni di età sotto la quale non si dovrebbe vaccinare onde evitare inutili rischi di reazioni avverse comprese quelle più gravi che possono anche condurre alla morte per SIDS dell’infante, il quale tra l’altro non ha nemmeno un sistema immunitario ancora ben formato. In questo modo si aumenta l’efficacia della vaccinazione in termini di immunizzazione abbattendo i rischi di reazioni avverse legate al periodo infantile;
  6. vengano esclusi dalla vaccinazione coloro che risultano già immunizzati e che sia tolto l’obbligo vaccinale lasciandolo di norma facoltativo. L’obbligo sarebbe limitato negli ambiti nel quale si ha un reale rischio biologico con dei poteri di chiusura degli spazi pubblici. Se c’è vero rischio si chiudono gli spazi pubblici non si creano discriminazioni per l’ingresso;
  7. vengano usati i vaccini monovalenti e monodose, nonché quelli più puri è in ottemperanza del principio di precauzione, in quanto questa rientra tra le misure anche raccomandate dalla commissione di inchiesta uranio impoverito e vaccini.

Ivan Catalano

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